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PROVINCIA DI PESCARA
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ATTIVITA E PROCEDIMENTI

Non di competenza

Art 24, c 1

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attivita'
amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi
e statistici, i dati relativi alla propria attivita' amministrativa,
in forma aggregata, per settori di attivita', per competenza degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e
li tengono costantemente aggiornati.

 

Di seguito le dichiarazioni sostitutive e acquisizioni d'ufficio dei dati dei vari settori:

Settore IV - Politiche ambientali, energetiche e Genio Civile - Servizio Genio Civile

Settore VI - Edilizia Scolastica, Pubblica Istruzione e Biblioteca Provinciale

Segreteria Generale/Direzione Generale

 

A cura di tutti i Settori

Art 35, c 3

c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 21 Maggio 2014 10:46 )