Accesso civico "semplice"
Accesso di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, ai documenti oggetto dell'obbligo di pubblicazione.
Modello richiesta accesso civico.
Accesso civico "generalizzato"
Accesso di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. Diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
Nelle more dell'adozione di un regolamento interno sull'accesso, si farà riferimento alle "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2 del D.lgs. 33/2013", adottate con determinazione Anac n. 1309 del 28/12/2016.
Modello richiesta accesso civico generalizzato.
Accesso civico
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni e i dati che le pubbliche ammnistrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
La richiesta è gratuita, non va motivata, va indirizzata al Responsabile della Trasparenza. Nei casi di ritardo o omessa risposta entro 30 gg la richiesta è inoltrata al sostituto del procedimento di cui all’art. 2, comma 9 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..
Il ruolo di Responsabile della trasparenza è svolto dal segretario Generale, dr.Fabrizio Bernardini (decreto del Presidente della provincia n.38/2014).
Per l'inoltro delle istanze di accesso civico al Segretario Generale, Dr.Fabrizio Bernardini :
Piazza Italia 30, 65121 Pescara, pec: segreteria.generale@pec.provincia.pescara.it; telefono:085/3724240
TUTELA: conto le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza è ammesso ricorso al giudice amministrativo entro 30 gg dalla decisione dell'Amminstrazione o formazione del silenzio.