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PROVINCIA DI PESCARA
Sei qui: Home Attività e procedimenti Tipologie di procedimento Settore IV Genio Civile Comunicazioni alla Provincia per le variazioni da eseguirsi nell'Albo degli Autotrasportatori

Ai sensi dell’art. 18 Legge 298/1974 e degli artt. 3, co. 3, e 7 D.D. 291/2011, il titolare o legale rappresentante è tenuto a comunicare alla Provincia di Pescara, entro il termine massimo di 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ogni fatto che determini la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata nonché, entro il termine massimo di 30 giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti, ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell' Albo e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione all’Albo. Lo stesso è tenuto, infine, a comunicare le variazioni del proprio parco veicolare entro il termine di 30 giorni dalla stipula dei relativi atti.


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