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PROVINCIA DI PESCARA
Sei qui: Home Attività e procedimenti Tipologie di procedimento Settore IV Trasporti Vidimazione di Registri e schede in uso alle Autoscuole

Denominazione procedimento
VIDIMAZIONE DEI REGISTRI E SCHEDE IN USO ALLE AUTOSCUOLE

 

Sintesi descrittiva del procedimento
Ai sensi dell'art. 123 Codice della Strada e s.m.i. e dell’art. 19 della legge 241/1990 (come da ultimo sostituito dall’art. 49 comma 4-bis del D.L. 78/2010 convertito in legge con modifiche, dalla Legge 122/2010), i soggetti che intendono esercitare l’attività di autoscuola devono presentare una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) alla Provincia. Dette autoscuole devono svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria e di conseguenza devono possedere una adeguata attrezzatura tecnica ed in particolare di veicoli idonei.
In attesa dell’emanazione di norme regolamentari di cui al comma 13 del citato art. 123 CdS, trova applicazione in materia di SCIA l’art. 19 della legge 241/1990 (nella versione vigente). Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 123 comma 7-bis del Codice della Strada, l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti (da parte della Provincia). Si veda in tal senso il Parere n. 3458/2011 del Consiglio di Stato – Adunanza delle Sezioni Riunite Prima e Normativa del 16.12.2011.

 

Registri e schede in uso alle autoscuole
Ai sensi dell'art. 13 del D.M. 31 maggio 1995, n. 317 e s.m.i., le autoscuole e i centri di istruzione curano la tenuta dei seguenti documenti previamente vidimati, su richiesta degli interessati, dal Servizio Trasporti della Provincia:

  1. Registro di iscrizione, contenente: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;
  2. Registro delle lezioni teoriche, contenente: numero del registro di iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;
  3. Scheda per l'ammissione all'esame di teoria, contenente: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame;
  4. Scheda per l'ammissione all'esame di guida, contenente: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova di esame;
  5. Registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione;
  6. Libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore così come definito all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) devono essere redatti e tenuti anche dal Centro di istruzione automobilistica, in relazione all'insegnamento teorico e/o pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto Centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il Centro è annotato il trasferimento degli allievi al Centro stesso. Tale Centro provvede a riportare in apposito registro le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a).

Il Registro di iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonché le schede per l'ammissione all'esame di teoria e di guida degli allievi delle autoscuole devono essere conformi ai modelli di cui agli allegati 3), 6), 7), 8) e 9) del D.M. 317/1995.
I Registri di cui sopra, già rilegati, si trovano facilmente in commercio, così come anche le schede di ammissione agli esami, che comunque sono riprodotte anche nella modulistica relativa alle autoscuole (vedi sotto).

Principale normativa di riferimento

  • D.lgs n. 112 del 31 marzo 1998, art. 105, comma 3
  • Accordo Stato Regioni Enti locali del 14.02.2002
  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” ed in particolare l’art. 123
  • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", Artt. 334-336
  • Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 – “Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole”

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
U.O. Trasporti

Responsabile del procedimento e recapiti (tel./fax e casella di posta elettronica)
Piera Tozzi   Tel.   085-29498281                         PEC: trasporti@pec.provincia.pescara.it

Dirigente
Gianfranco Piselli             Tel. 085-29498206

Documenti/modulistica/formulari/modelli di autodichiarazioni da utilizzare 

  • Modulo AUTO_D01 - Domanda_Vidimazione_Registro_Iscrizione_Allievi
  • Modulo AUTO_D02 - Domanda_Vidimazione_Registro_Teoria_Autoscuola
  • Modulo AUTO_D03 - Domanda_Vidimazione_Libro_Giornale_Autoscuola
  • Modulo AUTO_D04 - Domanda_Vidimazione_Registro_Allievi_trasferiti_CIA
  • Modulo AUTO_D05 - Domanda_Vidimazione_Schede_Teoria
  • Modulo AUTO_D06 - Domanda_Vidimazione_Schede_Guida
  • Modulo AUTO_Delega

Referenti per info, relativi recapiti, orari e modalità di richiesta info
Di Matteo Pierluigi Tel. 085-29498266
Cerasoli Adele Tel. 085-29498268

Orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 - Servizio Trasporti - Via Passolanciano, n.75, 65124 PESCARA

Termini di conclusione del procedimento
30 giorni.

 

Strumenti e termini per la tutela amministrativa e giurisdizionale dell'interessato

Modalità per effettuare pagamenti
Non sono previsti oneri a carico degli interessati

Nome del soggetto che ha potere sostitutivo in caso di inerzia, recapiti e modalità di attivazione
Segretario Generale: Fabrizio Bernardini Tel. 085-3724240  
segreteriagenerale@pec.provincia.pescara.it

 


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Ultimo aggiornamento ( Martedì 22 Ottobre 2013 15:08 )