• vicoli.jpg
  • tocco_da_casauria.jpg
  • rosciano.jpg
  • salle.jpg
  • la_figlia_di_jorio.jpg
  • alanno.jpg
  • villaceliera.jpg
  • montesilvano.jpg
  • sede_provincia_pescara.jpg
  • torre_de_passeri.jpg
  • abbateggio.jpg
  • cugnoli.jpg
  • moscufo.jpg
  • cepagatti.jpg
  • penne.jpg
  • loreto.jpg
  • roccamorice.jpg
  • nocciano.jpg
PROVINCIA DI PESCARA
Sei qui: Home Attività e procedimenti Tipologie di procedimento Settore IV Trasporti Apertura di sede secondaria di autoscuola

Denominazione procedimento
APERTURA SEDE SECONDARIA DI AUTOSCUOLA

 

Sintesi descrittiva del procedimento
Ai sensi dell'art. 123 Codice della Strada e s.m.i. e dell’art. 19 della legge 241/1990 (come da ultimo sostituito dall’art. 49 comma 4-bis del D.L. 78/2010 convertito in legge con modifiche, dalla Legge 122/2010), i soggetti che intendono esercitare l’attività di autoscuola devono presentare una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) alla Provincia. Dette autoscuole devono svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria e di conseguenza devono possedere una adeguata attrezzatura tecnica ed in particolare di veicoli idonei.
In attesa dell’emanazione di norme regolamentari di cui al comma 13 del citato art. 123 CdS, trova applicazione in materia di SCIA l’art. 19 della legge 241/1990 (nella versione vigente). Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 123 comma 7-bis del Codice della Strada, l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti (da parte della Provincia). Si veda in tal senso il Parere n. 3458/2011 del Consiglio di Stato – Adunanza delle Sezioni Riunite Prima e Normativa del 16.12.2011.

 

Sedi secondarie
Nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e per ciascuna sede secondaria deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti personali sopra indicati.

 

Principale normativa di riferimento

  • D.lgs n. 112 del 31 marzo 1998, art. 105, comma 3
  • Accordo Stato Regioni Enti locali del 14.02.2002
  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” ed in particolare l’art. 123
  • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", Artt. 334-336
  • Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 – “Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole”

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
U.O. Trasporti

 

Responsabile del procedimento e recapiti (tel./fax e casella di posta elettronica)
Piera Tozzi   Tel.   085-29498281                         PEC: trasporti@pec.provincia.pescara.it

Dirigente
Gianfranco Piselli             Tel. 085-29498206

 

Documenti/modulistica/formulari/modelli di autodichiarazioni da utilizzare

Allegati:

  • Modulo AUTO_A01 - Idoneità professionale
  • Modulo AUTO_A02 - Requisiti morali Autoscuola
  • Modulo AUTO_A03 - Arredamento e materiale didattico
  • Modulo AUTO_A04 - Organico
  • Modulo AUTO_A05 - Esperienza biennale
  • Modulo AUTO_A06 - Veicoli
  • Modulo AUTO_A07 - Locali 
  • Modulo AUTO_A08 - Adesione a Centro Istruzione Automobilistica

 

Referenti per info, relativi recapiti, orari e modalità di richiesta info
Di Matteo Pierluigi Tel. 085-29498266
Cerasoli Adele Tel. 085-29498268

 

Orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 - Servizio Trasporti - Via Passolanciano, n.75, 65124 PESCARA

Termini di conclusione del procedimento
Ai sensi del comma 7-bis dell’art. 123 Codice della Strada l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti (da parte della Provincia). Il termine per l’esecuzione di detti controlli non può non essere compatibile con il limite di 60 giorni dalla presentazione della SCIA prescritto dal comma 3 dell’art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i., termine entro cui l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti prescritti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

Strumenti e termini per la tutela amministrativa e giurisdizionale dell'interessato

Modalità per effettuare pagamenti
Versamento di € 200,00 da effettuare sul c.c.p. n. 24269342 intestato a “Provincia di Pescara - Servizio Trasporti“ con la seguente causale "Inizio Attività di Autoscuola”

 

Nome del soggetto che ha potere sostitutivo in caso di inerzia, recapiti e modalità di attivazione
Segretario Generale: Fabrizio Bernardini Tel. 085-3724240  
segreteriagenerale@pec.provincia.pescara.it

 

 

 

 


Add this to your website
Ultimo aggiornamento ( Lunedì 30 Settembre 2013 12:08 )