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PROVINCIA DI PESCARA
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Art 39

Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo
del territorio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri,
piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro
varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono
pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che


siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o
approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di
presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione
urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo
strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonche'
delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente
che comportino premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei
privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o
della cessione di aree o volumetrie per finalita' di pubblico
interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune
interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicita' degli atti di cui al comma 1, lettera a), e'
condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente
legislazione statale e regionale.

 


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Ultimo aggiornamento ( Martedì 02 Aprile 2019 14:33 )