NON DI COMPETENZA
Art 41, c 6
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad
indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste
di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di
attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 18 Settembre 2013 16:25 )