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PROVINCIA DI PESCARA
Sei qui: Home Organizzazione Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Art. 47

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei
dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in
carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie
proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche'
tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo
a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a
carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo
provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o
organismo interessato.


2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per
le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita'
amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24
novembre 1981, n. 689.

 


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Ultimo aggiornamento ( Martedì 20 Maggio 2014 09:41 )