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PROVINCIA DI PESCARA
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Elenco dei centri autorizzati per l'esecuzione delle revisioni di veicoli in Provincia di Pescara (raggruppati per Comune) - Clicca QUI

Autorizzazione per le revisioni di veicoli - Premessa

Ai sensi dell'art. 105, comma 3 lett. d), del d.lgs. 112/1998 sono attribuite alle Province le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate. In precedenza detta competenza era assegnata agli Uffici della Motorizzazione Civile (si trattava però di concessioni e non di autorizzazioni); alla motorizzazione restano assegnati i compiti di natura tecnica.

Ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada l'autorizzazione può essere rilasciata:

  • ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista;
  • ad imprese che, esercendo in particolare attività di commercio di veicoli, esercitino altresì con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione;
  • a consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese, ognuna esercente almeno una delle attività indicate nella lettera a).

Le autorizzazioni per l'esecuzione delle revisioni periodiche possono essere rilasciate per veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente ovvero di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate. Fermi restando detti limiti, in base alle attrezzature e strumentazioni in possesso, l'autorizzazione può riguardare una o più delle seguenti tipologie veicolari:

  • autoveicoli
  • veicoli a due ruote (motocicli e ciclomotori)
  • veicoli a due, tre e quattro ruote (motoveicoli e ciclomotori, quadricicli leggeri, quod) con eventuali prescrizioni o esclusione di determinati veicoli.

Se l'impresa, titolare di più sedi operative, intende effettuare le revisioni presso ciascuna sede, ai sensi dell'art. 239 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, deve richiedere il rilascio di distinte autorizzazioni per ciascuna delle suddette sedi.

Come fare per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione

Domanda in bollo indirizzata alla Provincia di Pescara, Servizio Trasporti, utilizzando la modulistica sotto indicata, con relativi allegati e attestato di versamento effettuato sul c.c. n. 24269342 intestato a "Provincia di Pescara-Servizio Trasporti" con la seguente causale "Attività Revisione Veicoli - Richiesta Autorizzazione" per l'importo pari ad € 200,00.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si conclude nei 90 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, previa verifica da parte del Servizio competente del possesso dei requisiti richiesti e dell'acquisizione del parere tecnico da parte dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Pescara emesso a seguito di un sopralluogo presso la sede dell'officina.

Requisiti delle imprese di autoriparazione per l'autorizzazione alla esecuzione delle revisioni

1. Attività

Le imprese che intendono essere autorizzate alla esecuzione delle revisioni devono esercitare effettivamente le attività di meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista. Lo svolgimento delle quattro attività deve risultare dal Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese.

2. Capacità finanziaria

Le imprese devono possedere adeguata capacità finanziaria per un importo pari a 154.937,07 Euro, che deve essere dimostrata con attestazione di affidamento sotto varie forme tecniche rilasciata da aziende o istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.500.000,00 Euro.

Nella modulistica è presente il fac-simile che deve essere utilizzato dai predetti soggetti finanziari per attestare il possesso del requisito di cui trattasi. Esso ricalca il modello allegato 1 alla circolare num. 2/97 del 20/01/1997 del Ministero dei trasporti e della navigazione. Non è ammessa la dimostrazione della capacità finanziaria mediante la presentazione di più attestazioni di affidamento né è consentito dare dimostrazione del possesso del requisito di cui trattasi con diverse modalità.

3. Locali idonei

I locali devono essere in regola con tutte le prescritte autorizzazioni amministrative (agibilità, sicurezza degli impianti, prevenzioni incendi) e devono avere:

  • superficie di officina non inferiore a 120 mq
  • larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m.
  • ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m. e 3,50 m.

Se le revisioni riguardano esclusivamente motocicli e ciclomotori a due ruote, i locali devono avere:

  • superficie di officina non inferiore a 80 mq
  • larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m.
  • ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m. e 3,50 m.

4. Attrezzature e strumentazioni

Le attrezzature e le strumentazioni sono indicate nell'appendice X al titolo III del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (d.p.r. 495/1992 e s.m.i.).

5. Responsabile tecnico

L'impresa deve disporre di un responsabile tecnico per l'esecuzione delle revisioni; detto responsabile tecnico è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. Egli deve svolgere la propria attività in maniera continuativa ed esclusiva presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata l'autorizzazione. Egli quindi, oltre ad essere in possesso della necessaria qualificazione professionale, deve essere legato stabilmente alla organizzazione dell'impresa (quindi può essere lo stesso titolare d'impresa o un socio lavoratore ovvero avere con l'impresa un rapporto di lavoro dipendente o ad esso assimilato secondo la normativa vigente ed il CCNL di settore).

Il responsabile tecnico può svolgere la propria attività per conto di una sola impresa e per una sola sede operativa (officina).

Il responsabile tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti personali e professionali:

  1. a) avere raggiunto la maggiore età;
  2. non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  3. non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  4. essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  5. non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
  6. essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dalla ASL di competenza;
  7. aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;
  8. aver superato un apposito corso di formazione.

Il Ministero dei trasporti – Dir. Gen. M.C.T.C. – Div. 43, con circolare num. 27/97 del 18/03/1997 (così come integrata dalla nota Prot. Num. 1742/4383(C1) – D.C. IV n. B087 del 16/07/1997, in merito al requisito di cui alla lettera g), ha reso noto, relativamente al titolo di studio del responsabile tecnico delle operazioni di revisione, che i Diplomi di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche e tecnico dei sistemi energetici sono equipollenti al Diploma di maturità tecnica di perito industriale così come pure "tutti i diplomi rilasciati dal "Ministero della Pubblica istruzione – Direzione Generale dell'Istruzione Professionale – Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato...".

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto h), si precisa che con Deliberazione 12 giugno 2003 (pubblicata sulla Gazz. Uff.le del 25/08/2003, Serie Generale n. 196), la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha approvato uno Schema di Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione di cui trattasi.
Detto accordo prevede che spetta alle Regioni ed alle Province autonome promuovere l'organizzazione, lo svolgimento ed il riconoscimento della validità dei corsi di formazione.

L'impresa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, può procedere a sostituire il responsabile tecnico delle revisioni o aggiungere un ulteriore responsabile tecnico, previa presentazione di domanda al Servizio Trasporti e dimostrazione del possesso di tutti i requisiti prescritti (art. 240 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.).

Sostituzione temporanea del responsabile tecnico

In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

Per saperne di più clicca su: Sostituzione Temporanea

Quando effettuare la revisione

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto quali veicoli devono essere sottoposti a revisione nell'anno di riferimento nel rispetto della disciplina vigente ed in particolare delle direttive dell' Unione Europea.
Possiamo distinguere le revisioni dei veicoli in: periodiche e straordinarie.

Le revisioni periodiche sono quelle che devono essere effettuate ad intervalli di tempo prestabiliti: per alcuni veicoli dette revisioni devono essere effettuate ogni anno mentre per altri la prima revisione si effettua dopo quattro anni e le successive ogni due anni. In particolare, per:

  • autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg nonché (dall'anno 2003) motoveicoli, ciclomotori e quadricicli a motore, la prima revisione è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione; le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione;
  • autoveicoli e motoveicoli adibiti al servizio taxi o noleggio con conducente, autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg., rimorchi e semirimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore ai 3.500 Kg., autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto (autobus), autoambulanze, veicoli atipici, filobus, trenini turistici, autovetture ed autoveicoli in servizio di linea, la revisione è invece prevista ogni anno.

I veicoli devono essere presentati a revisione unitamente all'eventuale carrello appendice ad essi abbinato.

Sono esentati dalla revisione i veicoli sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del codice della strada.

Per sapere quali sono i veicoli che devono essere sottoposti a revisione ordinaria nell'anno 2012 CLICCA QUI.

N.B.: Norme specifiche valgono per particolari categorie di veicoli, veicoli d'epoca e veicoli di interesse storico e collezionistico.

Revisione straordinaria

La revisione straordinaria di un veicolo, a differenza di quella ordinaria, viene disposta dall' Ufficio Motorizzazione Civile a seguito di un incidente che ha provocato al veicolo danni tali da poter compromettere, a giudizio degli organi di polizia che effettuano la segnalazione, la sicurezza per la circolazione. La revisione straordinaria può essere disposta anche quando gli organi di polizia segnalano dei dubbi sulla persistenza nel veicolo dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti. Naturalmente in caso di incidente la vettura deve essere preventivamente riparata. Infine, la revisione straordinaria può essere disposta anche nell'ambito dei controlli della Motorizzazione nei confronti delle officine di revisione autorizzate.

Esito della revisione

Gli esiti della revisione possono essere:

  • regolare
  • ripetere
  • sospeso dalla circolazione

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408:

  • si ha esito "ripetere", qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione; il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza; in ogni caso la circolazione è ammessa per non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico; sulla carta di circolazione viene apposto il timbro «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti;
  • si ha esito "sospeso" quando le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione, oppure siano tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico; sulla carta di circolazione viene apposto il timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate. Non è consentita la circolazione del veicolo neanche se sono state effettuate le opportune riparazioni, fatta eccezione per la conduzione del mezzo alla nuova revisione.

La circolare R.U. 79298 del 11.08.2009 dispone che l'intestatario di veicolo a motore per il quali si è avuto l'esito "Ripetere" o "Sospeso", dopo aver proceduto alla effettuazione delle riparazioni del caso, dovrà sottoporre il veicolo ai nuovi controlli presso lo stesso centro di revisione che ha emesso l'esito (negativo) o presso l' Ufficio Motorizzazione Civile.

Nota bene: per i veicoli a revisione annuale è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.

Sanzioni per omessa revisione

Ai sensi dell'art. 80, co. 14, del Codice della Strada, la circolazione con veicolo non in regola con la prescritta revisione comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

  • sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639, se si circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione;
  • sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio di quella di cui al precedente punto in caso di revisione omessa per più di una volta.
    L' organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso un' officina autorizzata o presso un Ufficio Motorizzazione Civile per la prescritta revisione.
  • sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione; all'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo".

Ai sensi dell'art. 176, co. 18, Codice della Strada, il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia effettuata con esito regolare, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214 del Codice della Strada.

Nota: L'importo delle sanzioni è aggiornato al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministtro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22/12/2010. Ai sensi dell'articolo 195 del Codice della strada la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

Tariffa operazione di revisione
Insegna Officina autorizzata alle revisioni
Registro operazioni di revisione
Modulistica Officine di Revisione
Normativa

FOCUS NEWS

Bollino blu

L'art. 11, comma 8, del D. L. 5/2012 come modificato dalla legge di conversione num. 35 del 06 aprile 2012 stabilisce che "A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo". Di conseguenza, come precisato nella nota prot. nr. 4333/DIV7 del 16/02/2012, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dir. Gen. Per la Motorizzazione – Div. 5, "sono aboliti i controlli per il rilascio del cosiddetto bollino blu".

 

Siti consigliati:

www.ilportaledellautomobilista.it
www.mit.gov.it

Referenti officine di revisione:

Pierluigi Di Matteo
Tel. 085-3724.410
e-mail: pierluigi.dimatteo@provincia.pescara.it

Adele Cerasoli
Tel. 085-3724.205
e-mail: adele.cerasoli@provincia.pescara.it


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Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 17 Febbraio 2016 12:02 )