• vicoli.jpg
  • nocciano.jpg
  • alanno.jpg
  • rosciano.jpg
  • villaceliera.jpg
  • torre_de_passeri.jpg
  • la_figlia_di_jorio.jpg
  • roccamorice.jpg
  • cugnoli.jpg
  • tocco_da_casauria.jpg
  • montesilvano.jpg
  • abbateggio.jpg
  • sede_provincia_pescara.jpg
  • loreto.jpg
  • salle.jpg
  • moscufo.jpg
  • cepagatti.jpg
  • penne.jpg
PROVINCIA DI PESCARA
Sei qui: Home Autoscuole

Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale num. 95 del 23/04/2012) sono state disciplinate le esercitazioni di guida in autostrada, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna per il conseguimento della patente di categoria B (anche nell’ipotesi di minore autorizzato all’esercitazione ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213: “guida accompagnata”).

Le nuove disposizioni si applicano alle domande per il conseguimento della patente di guida di categoria B (c.d. “foglio rosa”), presentate dal 2 maggio 2012. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato.

Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.

Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole adottano un apposito libretto delle lezioni di guida secondo specifiche e dettagliate modalità operative indicate nel D.M.

Il libretto delle lezioni di guida può essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, conforme alle caratteristiche tecniche che verranno stabilite da successivo D.M.

In caso di mancato conseguimento della patente B, le predette esercitazioni di guida sono utili ai fini di una nuova istanza di conseguimento della patente di guida di categoria B, a condizione che la stessa venga presentata entro e non oltre i sei mesi successivi alla data della seconda prova pratica di guida non superata ovvero, se non sostenuta, di scadenza dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa) precedentemente rilasciata.

Nota bene: al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida che circola in autostrade con carreggiate a tre o più corsie, è fatto divieto di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

Decreto ministeriale 20 aprile 2012
Allegato 1 al D.M.
Allegato 2 al D.M.
Allegato 3 al D.M.


Add this to your website
Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 04 Luglio 2012 11:51 )