Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, è stato disciplinato il rilascio dell’autorizzazione ai minorenni per esercitarsi alla guida.
Le nuove disposizioni (già in vigore) consentono al candidato minorenne che abbia compiuto 17 anni e sia già titolari di patente A, di esercitarsi alla guida di autoveicoli, alla presenza di un accompagnatore, per il conseguimento della patente B.
La procedura è la seguente:
- Richiesta alla Motorizzazione del rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata (firmata dal minore e dal tutore)
- Rilascio di una ricevuta da parte della motorizzazione civile
- Effettuazione di 10 ore di corso pratico presso un’autoscuola
- Rilascio di un attestato di frequenza al corso rilasciata dall’autoscuola
- Designazione degli accompagnatori (da effettuare presso la Motorizzazione Civile)
- Rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata da parte della motorizzazione civile.
Gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole <GA>, di colore nero su fondo giallo retroriflettente (avente dimensioni di cm. 30 X 30 e con spessore delle lettere pari a 2 cm.).
Nota bene: al titolare dell'autorizzazione alla guida accompagnata che circola in autostrade con carreggiate a tre o più corsie, è fatto divieto di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
Decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213
Allegato 1 al D.M.
Allegato 2 al D.M.
Allegato 3 al D.M.
Allegato 4 al D.M.
Allegato 5 al D.M.
Allegato 6 al D.M.
Allegato 7 al D.M.
Allegato 8 al D.M.
Allegato 9 al D.M.