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PROVINCIA DI PESCARA
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Capacità finanziaria delle autoscuole

Ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 17 maggio 1995, n. 317 e s.m.i., le autoscuole devono dimostrare di disporre di una adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a 51.645,69 Euro (equivalenti a 100 milioni delle vecchie Lire), liberi da gravami ipotecari.

In alternativa la capacità finanziaria può essere dimostrata con una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, formulata secondo lo schema allegato per un importo pari a 25.822,84 Euro (equivalenti a 50 milioni delle vecchie Lire) da parte di:

  • aziende o istituti di credito
  • società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50 Euro (equivalenti a 5 miliardi delle vecchie Lire).

Locali delle autoscuole

Ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 17 maggio 1995, n. 317 e s.m.i. (D.M. 30/2014), i locali delle autoscuole e dei centri d’istruzione automobilistica devono comprendere:

  1. un’aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di  idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
  2. un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo;
  3. servizi igienici.

L’altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l’autoscuola.
Anche se il D.M. non lo prevede espressamente, resta fermo che detti locali devono rispettare tutte le altre norme di vigneti in materia di edilizia, sicurezza, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Arredamento didattico dell’aula di insegnamento

Ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 17 maggio 1995, n. 317 e s.m.i. (D.M. 30/2014), l’arredamento dell’aula di insegnamento deve comprendere almeno i seguenti elementi:

  1. una cattedra od un tavolo per l’insegnante;
  2. una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 X 0,80 o lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui all'articolo 5, comma 2
  3. posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell’aula per ogni allievo

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Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 25 Gennaio 2017 13:01 )