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PROVINCIA DI PESCARA
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Disposizioni relative al parco veicolare delle autoscuole e dei Centri di Istruzione Automobilistica

A decorrere dal 01.07.2015 le Autoscuole ed i Centri di Istruzione Automobilistica devono disporre di un parco veicolare conforme alle caratteristiche tecniche prescritte nell’Allegato II, lettera B. del d. lgs. 59/2011.

Ogni variazione nel parco veicolare deve essere comunicata alla Provincia; il comma 9 dell’art. 7-bis del D.M. 317/1995 e s.m.i., così recita:

“L’inserimento dei veicoli nel parco veicolare di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, ovvero la relativa dismissione, sono comunicati alla provincia territorialmente competente entro otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del negozio giuridico dal quale gli stessi derivano”

Di seguito si riporta il Modulo Auto_PARCO_VAR da utilizzare per le comunicazioni relative a variazioni del parco veicolare da parte delle Autoscuole e dei Centri di Istruzione Automobilistica. Si riporta anche il Modulo Auto_A06 nel caso occorresse riepilogare tutto il parco disponibile.

Per saperne di più sul parco veicolare, vedere: 
-          la  Circolare esplicativa Div. 5 prot. n. 11502/8.7.6 del 14.05.2015 

In sintesi può affermarsi che:

  • le Autoscuole devono avere obbligatoriamente in dotazione i veicoli utili al conseguimento delle seguenti patenti di guida:

     

    Tipologie di autoscuole

    Veicoli per il conseguimento delle seguenti categorie di patente

    Autoscuole di tipo a)

    AM, A1, A2, A, B, C, CE, D e DE

    Autoscuole di tipo b)

    AM, A1, A2, A e B 



  • i veicoli obbligatori delle Autoscuole e quelli dei Centri di Istruzione Automobilistica (C.I.A.) possono essere tenuti in dotazione esclusivamente con una delle seguenti forme: proprietà, leasing e locazione senza conducente con durata superiore a 30 giorni e relativa annotazione sulla carta di circolazione (art. 94, comma 4-bis Codice della Strada);
  • le autoscuole e d i C.I.A. non hanno l’obbligo di avere in dotazione i veicoli di cui alle categorie B96, B1, BE, C1, C1E, D1, D1E né quelli adattati per il conseguimento di patenti speciali; ovviamente ne dovranno avere la disponibilità nel caso intendano iscrivere candidati al conseguimento di dette categorie di patente; detti veicolipossono essere messi a disposizione dell’autoscuola da terzi in regime di comodato o di locazione senza conducente;
  • non è ammessa la comproprietà o la dotazione a titolo di leasing o la locazione senza conducente con durata superiore a 30 giorni (di cui all’art. 94, c.4-bis, del Codice della strada) di veicoli tra due o più titolari di autoscuola o tra due o più Consorzi di autoscuole;
  • i veicoli di un’autoscuola possono essere utilizzati, in sede d’esame, solo dai candidati iscritti nel Registro dell’autoscuola stessa.


Autoscuole e Centri d’istruzione automobilistica aventi più sedi
 

  • Per le sedi che ricadono all’interno di una stessa Provincia: ferma restando la dotazione obbligatoria per una sede, devono avere a disposizione almeno un veicolo utile al conseguimento della patente B per ciascuna delle altre sedi (a titolo di proprietà, leasing e locazione s.c. superiore a 30  giorni); i veicoli possono essere utilizzati per tutte le varie sedi;
  • Per le Autoscuole aventi più sedi situati in Province diverse: devono avere in dotazione tutti i veicoli obbligatori in almeno una sede operativa per ciascuna Provincia; restano fermi i diritti acquisiti prima del 02.04.2014 (la norma si applica anche ai Consorzi aventi più C.I.A).

 

 Schematizzando:

VEICOLI delle AUTOSCUOLE e dei Centri di Istruzione Automobilistica (C.I.A.)

NO

OBBLIGO

DOPPI COMANDI

SI

OBBLIGO

DOPPI COMANDI

Note   

I veicoli possono essere  con il cambio meccanico o automatico.

Categorie di patente i cui VEICOLI DEVONO essere in DOTAZIONE OBBLIGATORIA delle Autoscuole / C.I.A.

Autoscuole di tipo a):

AM,

A1, A2 , A

Autoscuole di tipo a):

B, C ,CE

D, DE

Per dotazione si intende: proprietà, leasing, locazione senza conducente per un periodo superiore a 30 giorni, ai sensi dell’art. 94 co. 4-bis CdS)

Autoscuole di tipo b):

AM,

A1, A2, A

Autoscuole di tipo b):

B

Categorie di patente i cui VEICOLI possono essere DATI in DISPONIBILITAad Autoscuole / C.I.A. da Allievi e Terzi

 

B96

BE

C1, C1E

D1, D1E

Detti veicoli possono essere dati in disponibilità a titolo di: locazione senza conducente o comodato avente durata non superiore a 30 giorni.

                                                 

                                                                                 


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Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 25 Gennaio 2017 16:13 )